domenica 1 febbraio 2009

Statuto dell’Associazione “Urban Center Salento”


Si pubblica di seguito lo statuto dell'Associazione appena costituita:

Art. 1
E’ costituita la “Associazione culturale e sportiva dilettantistica ”Urban Center Salento” con sede in Cutrofiano alla via Collepasso civ. 152.

Art. 2
L’Associazione non ha finalità speculative.
L'obiettivo principale dell’associazione "Urban Center Salento" è diffondere la cultura della “pianificazione territoriale partecipata” e più in generale sull’utilità dei processi partecipati per la costruzione di scenari di sviluppo locale.

L’associazione svolge un ruolo di accompagnamento dei processi di conoscenza e diffusione delle scelte territoriali locali e sovra locali;
In modo particolare si sofferma sui cambiamenti urbani e sociali e tramite “installazioni e prodotti di comunicazione” si propone di interpretarli e diffonderli supportando la loro giusta comprensione tra la cittadinanza.

Art. 3
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

L’Associazione può acquistare, vendere permutare beni mobili ed immobili, nonché ricevere donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione o salvo ratifica delle autorità competenti ove occorra. L’Associazione potrà accettare sponsorizzazioni e finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, tendenti ad ottenere le risorse finanziare essenziali per il raggiungimento degli scopi e dei fini prefissati. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il
raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 4
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Art. 5
Il numero dei soci è illimitato. Sono associati le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno all’atto dell’ammissione la quota di associazione che sarà stabilita dal Consiglio stesso.

Art. 6
L’associato deve essere di età non inferiore a diciotto anni ed ha diritto di elettorato attivo e di voto in seno all’Assemblea purché associato da almeno un anno.

Art. 7
I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione, salvo le limitazioni che saranno deliberate dal Consiglio nell’esecuzione del suo potere regolamentare.

Art. 8
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e rivalutabile, ad eccezione del trasferimento a causa di decesso del socio.

Art. 9
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità o indegnità. La morosità sarà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, mentre l’indegnità sarà stabilità dall’Assemblea dei soci previa richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10
Possono far parte dell’Associazione, le Amministrazioni (municipali, comunali, provinciali e regionali) e le loro articolazioni, le Aziende espressione degli Enti Locali, gli Amministratori pubblici di ogni ordine e grado di Comuni, Circoscrizioni, Unioni di Comuni ed Enti Territoriali, Enti Parco, rappresentanze dei movimenti sociali e dell’associazionismo territoriale, Corsi di laurea, Dipartimenti, Laboratori, e Master universitari, nonché ricercatori ed esperti del mondo dell’Università e della Ricerca e singoli individui attivi, in modo formale o informale, in dinamiche di gestione e trasformazione del territorio e nella partecipazione sociale.

Art. 11
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea dei soci, che durerà in carica quattro anni e potrà essere rieletto.

I Consiglieri di Amministrazione nomineranno tra loro il Presidente, il Vice Presidente e coloro che ricopriranno le altre cariche.

Art. 12
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri ed ogni qualvolta sarà necessario per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e a quello preventivo, all’ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi né fa le veci. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua vece dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto da chi presente e dal Segretario.

Art. 13
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazioni.

Esso procede alla nomina dei dipendenti determinando la retribuzione e compila, laddove questo occorre, il regolamento per il funzionamento dell’Associazione la cui osservanza sarà obbligatoria per tutti gli Associati. Esso procede pure alla nomina, anche fra loro che non fanno parte del Consiglio, di soci-collaboratori da adibire ai vari incarichi che durano un anno e non hanno diritto a retribuzione alcuna.

Art. 14
L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed eventualmente, qualora essa lo riterrà opportuno, dei componenti il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dello Statuto e dell’atto costitutivo e su ogni altra materia ad essa demandata.

Art. 15
La decisone di scioglimento dell’Associazione potrà essere presa per qualsiasi causa dall’assemblea Straordinaria dei Soci. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, potrà essere devoluto per gli scopi dell’associazione o di pubblica utilità, oppure ad altre associazioni con finalità analoghe; rimane comunque escluso qualsiasi rimborso ai soci.

Art. 16
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, e tra questi e l’Associazione e suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall’Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aeque senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.
Continua...